Tipo di trattato | Trattato che istituisce l'Unione europea |
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Firma | 25 marzo 1957 |
Luogo della firma | Capitol ( Roma , Italia ) |
Firmatari | Konrad Adenauer , Paul-Henri Spaak , Maurice Faure , Christian Pineau , Lodovico Benvenuti , Joseph Bech , Johannes Linthorst-Homan |
Parti | Stati membri delle Comunità europee |
Depositario | Governo italiano |
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Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica , noto come il trattato Euratom , è la fondazione Trattato della omonima comunità . Fu firmato nel 1957 a Roma , contemporaneamente al Trattato che istituisce la Comunità economica europea , da cui il nome comune informale di Trattato di Roma (del 1957) .
Il trattato segue l'istituzione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio , entrata in vigore nel 1952 e che costituisce il primo grande risultato nell'integrazione dell'Europa. Ma arriva anche dopo il primo fallimento con la Comunità europea di difesa (CED) nel 1954.
Già nel 1955 questo fallimento portò a tentativi di rilancio del processo di integrazione europea con la Conferenza di Messina. Già nel 1956 un comitato preparatorio ha preparato una relazione sulla creazione di un mercato comune europeo. Questo comitato era presieduto da Paul-Henri Spaak , all'epoca ministro degli Affari esteri belga. NelAprile 1956, questa commissione presenta nella sua relazione due progetti corrispondenti alle opzioni adottate dagli Stati: la creazione di un mercato comune generalizzato; la creazione di una comunità di energia atomica.
Così nel 1957 furono firmati a Roma i Trattati di Roma. Uno ha istituito la Comunità economica europea (CEE) e l'altra la Comunità europea dell'energia atomica (nota come Euratom).
Firma Entrata in vigore Nome del trattato |
1948 1948 Trattato di Bruxelles |
1951 1952 Trattato CECA |
1954 1955 Accordo di Parigi |
1957 1958 Trattato di Roma (TEC) Trattato Euratom |
1965 1967 Trattato di fusione |
1975 1976 istituzione non ufficiale |
1986 1987 Atto unico europeo |
1992 1993 Trattato di Maastricht ( TUE e TCE ) |
1997 1999 Trattato di Amsterdam ( TUE e TCE ) |
2001 2003 Trattato di Nizza ( TUE e TCE ) |
2007 2009 Trattato di Lisbona ( TUE e TFUE ) |
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I tre pilastri dell'Unione europea | |||||||||||||||||||||
Comunità europee | |||||||||||||||||||||
Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) |
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Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) |
Dissolto nel 2002 | Unione Europea (UE) | |||||||||||||||||||
Comunità economica europea (CEE) |
Comunità Europea (EC) | ||||||||||||||||||||
TREVI | Giustizia e affari interni (GAI) | ||||||||||||||||||||
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (CPJMP) | |||||||||||||||||||||
Cooperazione politica europea (EPC) | Politica estera e di sicurezza comune (PESC) | ||||||||||||||||||||
Western Union (OU) | Unione europea occidentale (UEO) | ||||||||||||||||||||
Dissolto nel 2011 | |||||||||||||||||||||
La creazione dell'Euratom segue la necessità di indipendenza energetica degli Stati fondatori, che da soli non potrebbero investire nell'energia nucleare. Parallelamente a questa esigenza di garantire l'approvvigionamento energetico, il trattato garantisce un elevato livello di sicurezza per le popolazioni e vieta l'uso militare del nucleare. È importante notare che l'Euratom ha competenze solo nel campo dell'energia nucleare civile e pacifica.
Le missioni della comunità sono definite nel Titolo I sulle missioni della Comunità, che si compone di tre articoli. L'articolo 1 crea la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom). Stabilisce inoltre tre obiettivi principali: la crescita delle industrie nucleari, l'innalzamento del tenore di vita degli Stati membri e lo sviluppo del commercio.
L'articolo riguarda le missioni affidate alla Comunità. Stabilisce in otto punti le condizioni necessarie per l'adempimento della sua missione:
L' articolo 3 crea quattro istituzioni: l'Assemblea, il Consiglio, la Commissione e la Corte di giustizia. Viene inoltre creato un Consiglio economico e sociale per assistere la Commissione e il Consiglio.
Progressi nell'energia nucleareIl titolo II è suddiviso in dieci capitoli il cui scopo è promuovere "il progresso nel campo dell'energia nucleare".
Il primo capitolo, composto da sette articoli, riguarda lo sviluppo della ricerca. Per questo consente l'istituzione di programmi di ricerca e insegnamento. Prevede inoltre il monitoraggio di questi programmi al fine di garantire uno sviluppo uniforme dei vari campi di ricerca. A tal fine, l' articolo 4, paragrafo 1, prevede che "spetta alla Commissione promuovere e agevolare la ricerca nucleare negli Stati membri e integrarla mediante la realizzazione del programma di ricerca e insegnamento della Comunità". Tuttavia, i poteri della Commissione sono esercitati nei settori previsti nell'elenco di cui all'allegato I del trattato. Tale elenco può, in virtù del medesimo articolo, essere modificato dalla Commissione a maggioranza qualificata. La Commissione è tuttavia tenuta a deferire la questione al Comitato scientifico e tecnico previsto dall'articolo 134 del Trattato, il cui parere è consultivo. "Al fine di promuovere il coordinamento della ricerca svolta negli Stati membri e di poterla completare", l' articolo 5 del trattato prevede che la Commissione possa inviare una "richiesta speciale" a un destinatario specifico. Lo scopo di ciò è che il destinatario comunichi i propri programmi relativi alla ricerca oggetto della richiesta. La Commissione può quindi formulare un parere motivato su questi programmi. Questi pareri intendono guidare la ricerca in settori considerati non sufficientemente studiati. L'articolo 6 prevede quattro elementi per incoraggiare l'esecuzione di questi programmi: "fornire assistenza finanziaria nel quadro di contratti di ricerca, ad esclusione di borse di studio", "fornire contro pagamento o gratuitamente per l'esecuzione di questi programmi le materie prime o materie fissili speciali a sua disposizione "," per mettere a disposizione degli Stati membri, persone o società, strutture, attrezzature o assistenza di esperti, a titolo oneroso o gratuito ", o anche" per provocare il cofinanziamento da parte degli Stati membri, persone o società interessate ”. I programmi comunitari di ricerca e insegnamento sono adottati dal Consiglio previa consultazione con il Comitato tecnico-scientifico. Questi programmi si applicano per un periodo massimo di cinque anni. L' articolo 8 crea un centro comune di ricerca nucleare. La funzione di questo centro è: garantire l'esecuzione dei programmi di ricerca ma anche di altri compiti che la Commissione può affidargli, stabilire una terminologia nucleare uniforme e stabilire uno standard di misurazione unico. Infine, l' articolo 9 prevede la possibile creazione di scuole per la formazione di specialisti. La consultazione del Comitato economico e sociale è quindi obbligatoria.
Il capitolo 2 riguarda la diffusione delle conoscenze a disposizione della Comunità. La sezione I di questo capitolo prevede, all'articolo 12 , che la Comunità può concedere brevetti su invenzioni agli Stati membri, società o persone che ne facciano richiesta, a condizione che sfruttino effettivamente le invenzioni oggetto. La sezione II riguarda la diffusione di conoscenze diverse da quelle a disposizione della Comunità. In virtù di ciò, la Commissione cerca di ottenere amichevolmente la comunicazione delle conoscenze necessarie per gli obiettivi della Comunità. Allo stesso modo, la Commissione può organizzare una procedura attraverso la quale è possibile scambiare, tramite il suo intermediario, i risultati (provvisori o definitivi) della ricerca. Tuttavia, tale procedura deve rimanere riservata. Vi sono tuttavia casi di comunicazioni d'ufficio alla Commissione. Infatti, quando una "domanda di brevetto o modello di utilità relativa a un oggetto specificamente nucleare" viene presentata a uno Stato membro, quest'ultimo trasmette la richiesta alla Commissione entro tre mesi, previo accordo del richiedente. Se quest'ultimo rifiuta di trasmettere la richiesta, lo Stato membro interessato deve comunque informare la Commissione della sua esistenza. Quest'ultimo può, a sua volta, chiedere che il contenuto della richiesta gli sia comunicato entro due mesi dalla notifica. Pertanto, al depositante viene nuovamente chiesto il suo consenso. In caso di nuovo mancato consenso, la comunicazione viene effettuata entro 18 mesi dal deposito della richiesta. Tuttavia, il trattato prevede anche casi di trasferimento di conoscenze nonostante l'assenza di un accordo amichevole. Pertanto, licenze non esclusive possono essere concesse, mediante arbitrato o d'ufficio: alla Comunità, o alle imprese comuni, nonché a persone o imprese che le hanno richieste alla Commissione. Infine, l'articolo 18 prevede la costituzione di un Collegio arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero derivare dalle finalità previste dalla sezione. Tali decisioni possono essere oggetto di ricorso sospensivo alla Corte di giustizia entro un mese dalla loro notifica. La sezione III riguarda le disposizioni in materia di segretezza. In effetti, alcune ricerche potrebbero, se divulgate, nuocere alla difesa di uno o più Stati membri. Pertanto sono tenuti in segreto. La sezione IV riguarda altre disposizioni specifiche, in particolare per quanto riguarda lo scambio di conoscenze con paesi terzi o organizzazioni internazionali. Tali scambi devono essere conclusi dalla Commissione, salvo autorizzazione.
Il capitolo 3 tratta della protezione della salute. La protezione delle popolazioni contro le radiazioni ionizzanti è prevista dall'articolo 30 del Trattato che stabilisce tre standard fondamentali: "le dosi massime ammissibili con sufficiente sicurezza", "la massima esposizione e contaminazione ammissibile", "i principi fondamentali della sorveglianza degli operatori sanitari" . La sezione 32 prevede che queste norme fondamentali possano essere riviste secondo la procedura di cui all'articolo 31 . Questa procedura inizia con lo sviluppo della norma di base, "previo parere di un gruppo di personalità nominate dal Comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri", da parte della Commissione. Il Comitato economico e sociale esprime quindi il proprio parere su queste norme dopo che la Commissione lo ha richiesto. L'Assemblea viene quindi consultata e il Consiglio decide, a maggioranza qualificata, su questa proposta di norme. In caso di esperimento particolarmente pericoloso condotto sul suolo di uno degli Stati membri, deve adottare misure di protezione della salute supplementari chiedendo il parere preventivo della Commissione, in particolare quando i rischi sostenuti possono interessare i territori degli altri Stati membri. Gli Stati membri devono predisporre gli impianti che consentano il monitoraggio permanente dei livelli di radioattività nell'atmosfera, nell'acqua e nel suolo. La Commissione è tenuta regolarmente informata di questi tassi. In casi urgenti, l'articolo 38 prevede che la Commissione possa, mediante una direttiva, ingiungere a uno Stato membro di prendere le misure necessarie per impedire il superamento degli standard di base.
L' articolo 41 del Trattato, nel Capitolo 4 sugli investimenti, stabilisce che "le persone e le imprese nelle attività industriali elencate nell'Allegato II" e che desiderano investire in nuovi impianti, o rimodellare o fare semplici sostituzioni, dovranno informare il Commissione di questi progetti. Tali progetti devono essere comunicati alla Commissione e allo Stato membro interessato entro tre mesi prima del primo contratto.
Il trattato consente, nel suo capitolo 5, che le società più importanti per lo sviluppo dell'industria nucleare siano costituite come imprese comuni. L' articolo 46 sottolinea la creazione di queste condizioni commerciali. Pertanto, qualsiasi progetto per creare una tale società viene presentato alla Commissione, che riceve pareri in merito. Successivamente, il progetto viene trasmesso al Consiglio con il parere motivato della Commissione. Se il parere della Commissione è favorevole, trasmette proposte per quanto riguarda: "il luogo di stabilimento, lo statuto, il volume e il ritmo del finanziamento, l'eventuale partecipazione della Comunità al finanziamento dell '" impresa comune, la possibile partecipazione di uno Stato terzo, un'organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo al finanziamento o alla gestione dell'impresa comune, l'attribuzione di tutti o parte dei vantaggi elencati nell'allegato III del presente trattato ”. Viceversa, se il parere della Commissione è sfavorevole, ma il Consiglio ritiene nondimeno che esso debba essere preso in considerazione, può chiedere a quest'ultima di sottoporgli i sei punti summenzionati. L' articolo 49 stabilisce che un'impresa comune ha personalità giuridica. Ricorda inoltre che un'impresa è il risultato della decisione del Consiglio.
Il capitolo 6 stabilisce la parità di accesso alle risorse e una politica comune di approvvigionamento ea tal fine crea l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom . Di conseguenza, sono vietate pratiche volte a garantire a determinati utenti una posizione privilegiata. L'Agenzia ha il diritto di opzione su minerali, materie prime e materie fissili speciali prodotti nei territori degli Stati membri. L'Agenzia è, in virtù dell'articolo 53 , posta sotto il controllo della Commissione. Ha personalità giuridica e autonomia finanziaria. Per quanto riguarda i minerali e le materie, il trattato distingue tra minerali, materie prime e materiali fissili della Comunità e altri provenienti dall'esterno. L' articolo 57 riguarda il diritto di opzione concesso all'Agenzia. Quando l'Agenzia esercita il suo diritto di opzione, il produttore deve offrire il minerale, grezzo o fissile, all'Agenzia. Quest'ultimo può comunque decidere in quale fase del processo il prodotto verrà offerto all'Agenzia. L' articolo 59 tratta i casi in cui l'Agenzia non esercita il suo diritto di opzione. Il produttore ha quindi la possibilità di trasformare i prodotti, è anche autorizzato a venderli tutti o parte di essi fuori dalla Comunità. La sezione IV di questo capitolo stabilisce il principio in base al quale i prezzi risultano dal confronto tra offerte e richieste, con alcune eccezioni. L' articolo 69 prevede quindi che il Consiglio possa, all'unanimità e su proposta della Commissione, fissare i prezzi.
Il capitolo 7 riguarda i controlli di sicurezza. La Commissione garantisce che i minerali e le materie prime o fissili non siano utilizzati in modo improprio. Assicura inoltre il rispetto delle condizioni relative alla fornitura e al rispetto degli accordi conclusi. In questo senso la Commissione deve, al fine di garantire l'applicazione degli obiettivi previsti dall'articolo 77 , approvare i processi da utilizzare per il trattamento chimico dei materiali irradiati. Allo stesso modo, il materiale in eccesso deve essere depositato presso l'Agenzia o in qualsiasi altro deposito che la Commissione può controllare. Questi materiali devono essere restituiti alle parti interessate su loro richiesta. La Commissione può inviare ispettori nel territorio degli Stati membri. Hanno il diritto di accesso a tutti i luoghi su presentazione di un documento che ne attesti la qualità. In caso di rifiuto, è possibile ottenere un mandato dalla Corte di giustizia. Questi ispettori vengono reclutati dalla Commissione e devono denunciare le violazioni alla Commissione, che poi invita gli Stati membri a porvi fine. La Commissione può adottare quattro tipi di sanzioni: ammonimento, revoca di vantaggi specifici, assoggettamento dell'azienda all'amministrazione di una persona o di un collegio designato dalla Commissione e dallo Stato per il quale è responsabile, e la rimozione totale o parziale di materie prime o materie fissili.
Il capitolo 8 riguarda il regime di proprietà delle materie fissili. Le materie fissili speciali sono di proprietà della Comunità. Gli Stati membri, società o persone, hanno, su queste materie, se ne sono venuti in possesso, il più ampio diritto di utilizzazione di tali materie.
Il trattato, al capitolo 9, istituisce un mercato nucleare comune, vale a dire, ai sensi dell'articolo 93, gli Stati membri aboliranno i dazi doganali sulle esportazioni e sulle importazioni tra di loro. Questo mercato comune si applica ai prodotti elencati nell'allegato IV del trattato. I territori non europei degli Stati membri, se non sono "ultraperiferici", possono continuare a riscuotere dazi doganali a condizione che non vi sia discriminazione tra gli Stati membri e lo Stato in questione. Gli articoli 96 e 97 pongono fine alla discriminazione legata alla nazionalità in campo nucleare, fatte salve le limitazioni legate all'ordine, alla sicurezza o alla salute pubblica. L' articolo 99 facilita la circolazione dei capitali per consentire il finanziamento delle produzioni specificate nell'articolo II del trattato.
Il capitolo 10 contiene le disposizioni relative alle relazioni esterne della Comunità. Dotata di personalità giuridica, la Comunità può, in virtù dell'articolo 101 , concludere accordi o convenzioni con uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale nell'ambito delle sue competenze. Ai sensi dell'articolo 103 , tutti i progetti di accordi con Stati terzi o organizzazioni internazionali devono essere comunicati alla Commissione se riguardano il campo di applicazione del trattato. L' articolo 105 stabilisce che il trattato non costituisce accordi o contratti vincolanti conclusi prima dell'entrata in vigore del trattato se sono stati comunicati alla Commissione trenta giorni prima dell'entrata in vigore del trattato.
Istituzioni EuratomIl capitolo 1 crea quattro istituzioni: l'Assemblea, il Consiglio, la Commissione e la Corte di giustizia. L'Assemblea e la Corte di giustizia sono due istituzioni comuni alle Comunità.
Il capitolo 2 di questo titolo, e in particolare l' articolo 161 , definisce le misure che possono essere adottate dalla Commissione e dal Consiglio: adottano regolamenti o direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni.
Il capitolo 3 stabilisce le modalità di nomina dei membri del Comitato economico e sociale .
Disposizioni (Titoli IV, V e VI)Il titolo IV riguarda le disposizioni finanziarie. L' articolo 171 stabilisce che le entrate e le spese della Comunità devono essere previste. Il bilancio deve essere equilibrato.
Il titolo V riguarda le disposizioni generali che stabiliscono in particolare che la Comunità ha personalità giuridica ( articolo 184 ). La Sezione 188 si riferisce alle varie responsabilità. Gli articoli 189 e 190 riguardano le sedi delle istituzioni nonché le lingue da esse utilizzate.
Il titolo VI riguarda le disposizioni relative al periodo iniziale, vale a dire l'istituzione delle istituzioni, le prime disposizioni di attuazione del trattato e infine le disposizioni transitorie.
Germania : Konrad Adenauer , cancelliere e ministro degli affari esteri
Germania : Walter Hallstein , Sottosegretario di Stato agli affari esteri
Belgio : Paul-Henri Spaak , ministro degli Affari esteri
Belgio : Jean-Charles Snoy e d'Oppuers , Segretario generale del Ministero degli affari economici
Francia : Christian Pineau , ministro degli Affari esteri
Francia : Maurice Faure , Segretario di Stato agli affari esteri
Italia : Antonio Segni , Presidente del Consiglio
Italia : Gaetano Martino , Ministro degli Affari Esteri
Lussemburgo : Joseph Bech , ministro degli Affari esteri
Lussemburgo : Lambert Schaus , ambasciatore in Belgio
Paesi Bassi : Joseph Luns , ministro degli Affari esteri
Paesi Bassi : Hans Linthorst Homan, presidente della delegazione olandese alla Conferenza intergovernativa per il mercato comune e l'Euratom
Il Trattato sulla fusione dei dirigenti comunitari apporta diverse modifiche al Trattato CECA, nonché al Trattato Euratom e al Trattato CEE : la creazione del Consiglio delle Comunità europee , la creazione della Commissione delle Comunità europee , alcune disposizioni legate alla fusione e alla creazione dello statuto dei funzionari e degli agenti delle Comunità europee, anch'esse risultanti dalla fusione. Il trattato contiene anche modifiche in un capitolo "disposizioni generali e finali".
1992: modifiche al Trattato di MaastrichtIl trattato Euratom, a differenza degli altri trattati che hanno istituito le altre Comunità europee, non si è fuso con l'Unione europea, il che lo rende un'entità giuridica separata sebbene condivida le stesse istituzioni. Il Trattato di Lisbona ha modificato alcune disposizioni del Trattato, adeguandosi alle nuove regole finanziarie e istituzionali, tramite il protocollo n . 12.
La Commissione ha effettuato, in Marzo 2007, una valutazione e una valutazione delle prospettive per il futuro del trattato. Il risultato di questa valutazione è positivo in molti settori (ricerca, tutela della salute, relazioni internazionali, clima, ecc.) E dimostra che è necessario garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.