Titolo | Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988 |
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Abbreviazione | Convenzione 31/72 |
Organizzazione internazionale | Nazioni Unite (ONU) |
Territorio di applicazione | Unione Europea : con decisione del Consiglio del22 ottobre 1990 |
genere | Trattato |
Ramo |
Diritto sanitario Diritto penale |
Adozione |
20 dicembre 1988 Entrando in vigore: 11 novembre 1990 |
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La Convenzione del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope , convocata dalle Nazioni Unite , è stata ratificata il 20 dicembre 1988 a Vienna . Esso dispone di 177 firmatari del 1 ° novembre 2005 ed è stato implementato il 11 novembre 1990 .
Rafforza le disposizioni della Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961 e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 in termini di lotta contro il traffico di droga definendo mezzi legali.
Nel suo preambolo, la convenzione presenta una situazione internazionale in preda a un'escalation inarrestabile nella guerra alla droga e sottolinea l'incapacità, nonostante le precedenti convenzioni, della comunità internazionale di frenare questo traffico. La Convenzione affronta anche i vari problemi causati dal traffico e dalla produzione di droga (instabilità politica ed economica, sfruttamento della miseria ...).
Questo è il motivo per cui gran parte della convenzione mira a rafforzare la cooperazione internazionale in termini di criminalità organizzata e traffico illecito (sequestro di capitali derivati dal traffico di droga, estradizione per reati legati alla droga anche per paesi che non hanno un trattato di estradizione tra di loro).
Inoltre, stabilisce un elenco di sostanze controllate che sono considerate precursori di sostanze regolamentate da convenzioni precedenti. La convenzione ha anche adottato testi che consentono di includere nuove sostanze in queste tabelle sotto il controllo dell'OMS .
Questo elenco regola anche i sali di queste sostanze, nei casi in cui questi sali esistono.
Questo elenco regola anche i sali di queste sostanze, nei casi in cui questi sali esistono.
Nota: I sali dell'acido cloridrico e dell'acido solforico sono espressamente esclusi dalla tabella II.
Brochure della missione nazionale di controllo dei precursori chimici