Titolo | Costituzione della Repubblica di Cipro |
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Nazione | Cipro |
Territorio di applicazione | Cipro |
genere | Costituzione |
Ramo | diritto costituzionale |
Adozione | 6 luglio 1960 |
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La Costituzione di Cipro , ufficialmente la Costituzione della Repubblica di Cipro ( Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας ) è la legge suprema della Repubblica di Cipro com'era nel 1960 , ma che è ancora in vigore sebbene non sia più tecnicamente applicabile. La Costituzione è stata adottata il6 luglio 1960 ed è entrato in vigore il 16 agosto 1960, da allora è stato cambiato solo cinque volte. Il documento originale conteneva 199 articoli e metteva sullo stesso piano greco e turco , rendendole entrambe lingue ufficiali. Si tratta di una costituzione di tipo "dualistico" e di una sorta di "federalismo funzionale".
La storia dell'isola fa sì che nel 1960 , dopo aver ottenuto l'indipendenza, gli inglesi condividessero la protezione della sovranità della giovane repubblica con greci e turchi .
Vari documenti sono all'origine della Costituzione del 1960, tra cui gli Accordi di Zurigo e Londra firmati il19 febbraio 1959 da cui sono tratti:
La nazione cipriota si fonda sui principi di legalità , separazione dei poteri , imparzialità del potere giudiziario , rispetto e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali . La legalità è garantita dalla Costituzione scritta e dalle leggi, ma anche dall'impegno del governo a rispettarle e farle rispettare. I diritti umani e le libertà fondamentali sono garantiti nella parte II della Costituzione.
Ai sensi dell'articolo 1 ° della Costituzione:
“ Lo Stato di Cipro è una repubblica indipendente e sovrana, dotata di un sistema presidenziale, con un presidente greco e un vicepresidente turco, eletti rispettivamente dalle comunità greca e turca, come stabilito di seguito nella presente Costituzione. "
Questa distribuzione dei posti si basa su una struttura comunitaria definita nel secondo articolo:
“ Ai fini della presente Costituzione:
1. La comunità greca comprende tutti i cittadini della Repubblica che sono di origine greca e la cui lingua madre è il greco o che condividono le tradizioni culturali greche o sono membri della Chiesa greco-ortodossa.
2. La comunità turca comprende tutti i cittadini della Repubblica che sono di origine turca e la cui lingua madre è turca o che condividono tradizioni culturali turche o sono musulmani.
3. I cittadini della Repubblica che non soddisfano i criteri di cui al n° 1 e 2 del presente articolo devono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione, scegliere di appartenere ad una delle due comunità. o turco, individualmente, ma, se appartengono a un determinato gruppo religioso, opteranno come gruppo religioso e, una volta esercitata l'opzione, saranno considerati membri della comunità prescelta. "