Legge del 25 aprile 1827

Legge del 25 aprile 1827 Dati chiave
Descrizione di questa immagine, commentata anche di seguito Legge sulla soppressione del traffico nero. Presentazione
Titolo Legge del 25 aprile 1827
Riferimento n ° 5581
Nazione Regno di Francia
Lingue ufficiali) Francese
genere Legge
Adozione ed entrata in vigore
Scrittore / i Charles X
Legislatura Secondo Restauro
Governo Joseph de Villèle
Firma Carlo X , Pierre-Denis de Peyronnet e Gaspard de Chabrol
Promulgazione 25 aprile 1827

Secondo la legge di25 aprile 1827, Carlo X proibì la tratta degli schiavi all'interno dell'impero coloniale francese . Il reato non è più un reato ma un crimine .

Contenuto della legge

La legge del 25 aprile 1827 è composta da 6 articoli:

Articolo 1. Negoziatori, armatori, subrargues e tutti coloro che, con qualsiasi mezzo, si sono impegnati nel traffico noto sotto il nome di tratta degli schiavi  ; il capitano o l'ufficiale in comando e gli altri ufficiali dell'equipaggio; tutti coloro che consapevolmente hanno partecipato a questo traffico, in qualità di assicuratori, azionisti, fornitori, o in qualsiasi altro titolo, salvo quanto previsto dall'articolo 3, saranno puniti con la pena di esilio, e con una multa pari al valore della nave e carico prelevato dal porto di imbarco. La multa sarà pronunciata in solido contro tutti i condannati. Anche la nave sarà sequestrata.

Articolo 2. Il capitano e gli ufficiali dell'equipaggio saranno dichiarati incapaci di prestare qualsiasi titolo né sulle navi e navi del re né su quelle del commercio francese.

Articolo 3. Le altre persone che fanno parte dell'equipaggio saranno punite con la pena della reclusione da tre mesi a cinque anni. Sono comunque esclusi quelli dei predetti soggetti che, entro quindici giorni dall'arrivo della nave, avranno dichiarato al commissario marittimo o ai magistrati nei porti del regno, al governatore, comandante, o agli altri magistrati nel Isole e possedimenti francesi, ai consoli, vice-consoli e agenti commerciali del Re nei porti stranieri, di cui siano venuti a conoscenza i fatti relativi al suddetto traffico.

Articolo 4. Le sentenze e le sentenze di condanna in materia di tratta saranno inserite nella parte ufficiale del Monitor , mediante estratti contenenti i nominativi dei condannati, quelli delle navi e dei porti marittimi. Questo inserimento sarà disposto dalle corti e dai tribunali indipendentemente dalle pubblicazioni prescritte dall'articolo 36 del codice penale.

Articolo 5. Le sanzioni imposte da questa legge sono indipendenti da quelle che devono essere pronunciate in conformità con il codice penale per altri crimini o reati che sono stati commessi a bordo della nave.

Articolo 6. La legge del 15 aprile 1818 è abrogata.

Campo di applicazione e limiti

Luigi XVIII aveva proibito l'introduzione di schiavi neri nelle colonie attraverso l' ordinanza dell'8 gennaio 1817 e la tratta degli schiavi stessa attraverso la legge del 15 aprile 1818 . Con la legge del 25 aprile 1827, Carlo X criminalizzò questo commercio. Quest'ultimo, tuttavia continuerà e sarà la legge del 4 marzo 1831 promulgata da Luigi Filippo I st per la legislazione per diventare veramente dissuasive.

Fonti e riferimenti

  1. Florence Le Guellaff e Maurice Quénet , Armements en course et droit des prise maritimes: 1792-1856 , Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1999
  2. Anne Girollet, Victor Schœlcher, abolizionista e repubblicano: approccio giuridico e politico all'opera , 2000

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