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Tassazione in SvizzeraNatura | Aspetto in una regione geografica ( d ) |
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Territorio | svizzero |
Testo di riferimento | Legge federale |
L' imposta in Svizzera comprende tutte le imposte , tasse , oneri , contributi e contributi previdenziali che il governo sottopone alle persone fisiche e giuridiche svizzere o residenti in Svizzera. Il sistema tributario si basa su una competenza condivisa tra i Cantoni e la Confederazione, quest'ultima potendo riscuotere solo le imposte previste dalla Costituzione .
La tassazione svizzera è composta da imposte dirette, come l' imposta federale diretta , imposta cantonale , imposta comunale o parrocchiale, imposte indirette, come l' imposta sul valore aggiunto (IVA) o l' imposta sulle importazioni di beni nonché imposte e dazi speciali quali imposta di bollo, ritenuta alla fonte, tassa sugli animali, ecc.
La stessa tassazione diretta ha due suddivisioni principali: la tassazione delle persone fisiche, che riguarda i soggetti passivi in Svizzera sia per il loro legame personale con questo paese, sia per il loro legame economico con questo paese e la tassazione delle persone giuridiche, che riguarda le società soggette a imposta in Svizzera sia per il loro legame personale con questo paese, sia per il loro legame economico con questo paese.
L'approccio svizzero è che le tasse "non hanno lo scopo di ridistribuire la ricchezza tra le persone, ma di coprire la spesa delle autorità pubbliche" .
Il Tribunale federale definisce, con decreto, le imposte come segue:
“L'imposta è un contributo versato da un individuo ad un ente pubblico per partecipare alle spese derivanti dai compiti generali a quest'ultimo affidati in vista del raggiungimento del bene comune. Essa è percepita incondizionatamente, non come corrispettivo di un beneficio dello Stato o di un vantaggio particolare, ma secondo una determinata situazione economica realizzata nella persona del soggetto passivo. "
- Tribunale federale, RDAF 1997 II 331
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Aggiunge anche il principio della riscossione dell'imposta secondo la capacità contributiva del contribuente, il che implica che ogni contribuente deve sopportare un onere fiscale comparabile in base alla sua situazione personale e ai mezzi a sua disposizione.
Il sistema fiscale svizzero è un sistema fiscale cosiddetto "tradizionale" o "storico", vale a dire che è stato sviluppato nel tempo da modifiche legali, in contrapposizione a un sistema fiscale cosiddetto "razionale" o "teorico". Che sarebbe stato pianificato intenzionalmente, sulla base delle conoscenze scientifiche. È condizionata dal regime democratico svizzero e dal federalismo , il che implica che le tasse non siano riscosse solo dalla Confederazione, ma anche dai Cantoni e dai Comuni.
La tassazione in Svizzera si basa sulla Costituzione federale ( Cost. ), In particolare i seguenti articoli:
A livello federale, le basi legali dell'imposizione diretta in Svizzera sono la Legge sull'armonizzazione fiscale delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni ( LHID ), integrata dalle sue ordinanze di esecuzione, le ordinanze concernenti la legge federale sull'armonizzazione fiscale dei imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni ( O LHID AC ), nonché la Legge federale sull'imposta diretta, integrata dalle sue diverse ordinanze di esecuzione, le ordinanze sulla LIFD ( O LIFD ), in particolare l' ordinanza sul calcolo nel tempo delle L'imposta federale diretta , l' ordinanza sugli emolumenti professionali , le ordinanze sulle spese immobiliari , l' ordinanza sull'imposizione alla fonte ( OIS ) e l' ordinanza sulle partecipazioni dei dipendenti ( OPart ).
Le basi giuridiche per l'imposizione indiretta sono la legge federale sull'imposta sul valore aggiunto ( IVA ), l' ordinanza sull'imposta sul valore aggiunto ( OTVA ), le ordinanze del DFF e l'AFC relative al diritto IVA ( O LTVA ) integrata da 21 IVA Info ( IT ), 26 Info IVA per Settore ( ITS ) e 14 Info Dogana ( ID ).
Queste disposizioni sono ulteriormente integrate da leggi specifiche, come la Legge federale sulla ritenuta alla fonte ( LIA ), l' Ordinanza sulla ritenuta alla fonte ( OIA ) e l' Ordinanza sugli interessi di mora sulla ritenuta alla fonte ( Interessi O LIA ) per la ritenuta alla fonte o la Federal Legge sull'imposta di bollo ( LT ), l' Ordinanza sull'imposta di bollo ( OT ) e l' Ordinanza sugli interessi di mora sull'imposta di bollo ( O LT interesse ) per l'imposta di bollo.
A causa della pandemia di Covid-19 , sono state emanate diverse leggi e ordinanze a livello federale al fine di regolamentare le questioni di diritto tributario relative al coronavirus. Tra questi figurano alcuni articoli della legge federale sulla base giuridica delle ordinanze del Consiglio federale per il superamento dell'epidemia di Covid-19 ( legge sul Covid-19 ), la legge federale sui prestiti assistiti da garanzia solidale a seguito del coronavirus ( LCaS- COVID-19 ) e l' ordinanza sulle misure in caso di mancato guadagno in relazione al coronavirus o l' ordinanza sulla perdita di guadagno COVID-19 .
L'autorità fiscale federale è l' Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), con sede a Berna .
A livello cantonale, ogni cantone svizzero emana le sue leggi fiscali cantonali.
A causa del federalismo svizzero, tre distinte sovranità fiscali condividono la riscossione dei tributi: la Confederazione, i Cantoni ei Comuni. La ripartizione delle competenze fiscali tra Confederazione e Cantoni corrisponde alla ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 3 della Costituzione federale :
«I Cantoni sono sovrani nella misura in cui la loro sovranità non è limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti che non sono delegati alla Confederazione. "
- Arte. 3, Costituzione federale
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La Confederazione ha quindi competenza primaria in materia fiscale, mentre i Cantoni hanno competenza sussidiaria: sono competenti in materia fiscale solo se la Confederazione stessa non ha esercitato la propria giurisdizione in modo esaustivo in materia.
Alcune imposte sono quindi di competenza esclusiva della Confederazione e sono riscosse solo da essa, altre sono di competenza esclusiva dei Cantoni e altre ancora sono riscosse sia dalla Confederazione che dai Cantoni.
Rientrano nella competenza della Confederazione e disciplinati dall'articolo 127 della Costituzione i 3 principi fondamentali in materia di tassazione:
“I principi generali che regolano il sistema tributario, in particolare lo status di contribuente, l'oggetto dell'imposta e le sue modalità di calcolo, sono definiti dalla legge. "
- Arte. 127, comma 1, Costituzione federale Federal
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“Per quanto la natura dell'imposta lo consenta, devono essere rispettati, in particolare, i principi di universalità, parità di trattamento e capacità economica. "
- Arte. 127, comma 2, Costituzione federale Federal
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«Vietata la doppia imposizione da parte dei Cantoni. La Confederazione sta adottando le misure necessarie. "
- Arte. 127, comma 3, Costituzione federale Federal
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ConfederazioneLe seguenti imposte dirette sono a carico della Confederazione:
Le seguenti imposte indirette sono a carico della Confederazione:
Le seguenti imposte dirette sono a carico dei Cantoni:
Le seguenti imposte indirette sono a carico dei Cantoni:
Sono a carico dei Comuni le seguenti imposte dirette:
Sono a carico dei Comuni le seguenti imposte indirette:
Secondo l'articolo 128 della Costituzione, la competenza fiscale a riscuotere l'imposta sul reddito delle persone fisiche spetta alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni, che quindi tutti e tre riscuotono tale imposta. Secondo l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a della LHID , solo i Cantoni ei Comuni hanno la competenza fiscale per riscuotere un'imposta sul patrimonio delle persone fisiche.
Le persone fisiche sono soggette all'imposta in Svizzera a causa del loro legame personale oa causa del loro legame economico con questo paese. Il pignoramento personale è definito nell'articolo 3 della LIFD :
«Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta sulla base del legame personale quando, ai sensi del diritto tributario, sono domiciliati o soggiornano in Svizzera […] per almeno 30 giorni [in] esercitandovi un'attività lucrativa [o] [.. .] per almeno 90 giorni senza esercitare attività lucrativa. "
Il legame economico si basa sull'esistenza di un legame economico tra una persona fisica e la Svizzera, come previsto dall'articolo 4 della LIFD :
«Le persone che, secondo il diritto tributario, non sono né domiciliate né residenti in Svizzera sono soggette all'imposta all'aliquota del collegamento economico quando:
o dal suo articolo 5:
«Le persone che, secondo il diritto tributario, non sono né domiciliate né residenti in Svizzera sono soggette all'imposta all'aliquota del collegamento economico quando:
Tuttavia, come previsto dall'articolo 6 della LIFD , la responsabilità per collegamento economico è una passività parziale, limitata alle parti del reddito corrispondenti ai precedenti articoli 4 e 5. Secondo l'articolo 7 della LHID , il reddito non imponibile in Svizzera è comunque determinante per l'aliquota fiscale:
“Le persone che sono solo parzialmente soggette all'imposta sul reddito in Svizzera sono soggette all'aliquota alla quale il loro reddito sarebbe tassato se tutti gli elementi fossero imponibili in Svizzera. "
Pertanto, il reddito imponibile può differire dal reddito che determina l'aliquota d'imposta: Un contribuente che risiede all'estero e vi percepisce un reddito annuo derivante dalla sua attività principale di CHF 100 000 ed esercita in Svizzera un'attività lucrativa accessoria di cui percepisce un reddito annuo CHF 50.000, saranno imponibili in Svizzera sul reddito di CHF 60.000, tassato all'aliquota applicabile a un reddito di CHF 150.000.
Imposta sul redditoQualsiasi persona fisica domiciliata in Svizzera che percepisce un reddito deve pagare l' imposta sul reddito . Questa tassa si suddivide in tre livelli distinti:
Ciascun contribuente deve dichiarare il proprio reddito nell'anno solare immediatamente successivo al periodo d'imposta.
Imposta patrimonialeIl patrimonio imponibile comprende la proprietà fondiaria, i beni mobili (ad eccezione dei mobili per la casa e degli oggetti personali di uso comune che non sono tassati), l'assicurazione sulla vita e la rendita rimborsabile e i beni investiti in uno sfruttamento commerciale. Solo il patrimonio netto è imponibile, ovvero i debiti vengono detratti dalla fortuna imponibile. La soglia minima a partire dalla quale viene prelevata questa tassa varia da 17 000 a 100 000 franchi a seconda dei cantoni. Essendo tale tassa, secondo la LHID , di natura esclusivamente cantonale, va precisato che non tutti la praticano.
Ai sensi dell'articolo 14 della LHID , la fortuna è stimata, ai fini fiscali, al valore di mercato dell'immobile imponibile, talvolta combinato con un corrispettivo del valore di ritorno dell'immobile, in particolare per gli immobili .
Imposta patrimonialeOltre all'imposta sul patrimonio , viene riscossa un'imposta specifica, l' imposta sul valore locativo , sull'imposta o sul valore locativo fittizio degli immobili di proprietà o di proprietà di piani (DPI). Un importo corrispondente a questo valore viene aggiunto alla dichiarazione dei redditi del proprietario. Questa disposizione è unica in termini di diritto tributario internazionale ed è praticata da tutti i Cantoni.
Vi sono inoltre, a seconda dei Cantoni, imposte di passaggio in caso di vendita dell'immobile, un'imposta sugli utili immobiliari in caso di plusvalenze durante la vendita dell'immobile, un'imposta sul patrimonio immobiliare che incide sul valore patrimoniale e/o una tassa di proprietà.
Metodi speciali di riscossione delle imposte Imposta detratta alla fonteI lavoratori stranieri che non hanno un permesso di lavoro (permesso C) sono soggetti a un tipo specifico di imposta sul reddito. Invece di essere tassato tutto in una volta sui salari percepiti durante un anno, il contribuente paga l'imposta ogni mese, che viene detratta dal salario lordo. Non è quindi necessario che il lavoratore soggetto a questo tipo di imposta compili una dichiarazione dei redditi.
Le aliquote fiscali variano a seconda dei Cantoni, ed è quindi il Cantone del luogo di lavoro e non del domicilio che è determinante per il calcolo dell'aliquota della ritenuta alla fonte.
I lavoratori stagionali con permesso L e i residenti tutto l'anno con permesso B sono principalmente interessati dalla ritenuta alla fonte. Alcuni cantoni, in particolare il cantone di Ginevra , applicano questo metodo di tassazione anche ai loro lavoratori frontalieri .
Pacchetto fiscaleIl pacchetto fiscale è riservato agli stranieri che vivono in Svizzera ma non lavorano e hanno redditi elevati. Il principio è un'imposta sulle spese, basata su una stima del tenore di vita in Svizzera.
Ritenuta d'acconto (IA)La base giuridica per la ritenuta alla fonte a livello federale è composto dal federale ritenuta Tax Act ( LIA ), la ritenuta d'acconto Ordinance ( OIA ) e l' ordinanza sulla interessi di mora in materia di ritenuta alla fonte ( O LIA interessi ).
Ai fini della tassazione, la definizione di soggetti tassati come persone giuridiche si basa sull'articolo 49 della LIFD che prevede:
“Le persone giuridiche soggette ad imposta sono:
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Le attività imprenditoriali svolte in forma di ragione individuale (che è anche chiamata attività autonoma) o di società in nome collettivo (SNC) sono tassate secondo il sistema di tassazione delle persone fisiche: Il beneficio dell'attività imprenditoriale, determinato secondo i conti stabilito ai sensi del Codice delle obbligazioni, viene poi tassato come reddito da attività lucrativa autonoma con l'operatore.
Così come le persone fisiche sono tassate sul loro reddito e sul loro patrimonio, in Svizzera le persone giuridiche sono tassate sui loro profitti e sul loro capitale. L'imposta sugli utili viene riscossa a livello federale tramite l' imposta federale diretta (IFD), nonché a livello cantonale e comunale (ICC). L'imposta sul capitale, come l'imposta sul patrimonio, è riscossa solo a livello cantonale e comunale, ma non a livello di imposta federale diretta, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b della THA .
Come le persone fisiche, le persone giuridiche sono imponibili in Svizzera sia per il loro legame personale, sia per il loro legame economico con questo Paese. L'attaccamento personale alla Svizzera di una persona giuridica è definito dall'articolo 50 della LIFD in questi termini:
“Le persone giuridiche sono soggette a tassazione a causa del loro legame personale quando hanno la loro sede legale o amministrazione effettiva in Svizzera. "
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L'attaccamento economico alla Svizzera è definito dall'articolo 51 della LIFD in questi termini:
«Le persone giuridiche che non hanno né la loro sede né la loro amministrazione effettiva in Svizzera sono soggette a imposta a causa del loro legame economico, quando:
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Imposta sul reddito delle societàLe persone giuridiche sono, ai sensi dell'articolo 57 della LIFD , tassate sul loro profitto lordo, determinato secondo le prescrizioni degli articoli 58 e 59 della LIFD .
Secondo l'articolo 68 della LIFD , a livello federale, "l'imposta sugli utili delle società di capitali e delle società cooperative è pari all'8,5% dell'utile netto" .
Imposta sul capitaleL'imposta sul capitale, essendo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b della LHID , riscossa solo a livello cantonale e comunale, ma non a livello di imposta federale diretta, è quindi la LHID che ne costituisce la base giuridica, in suoi articoli dal 29 al 30.
Ai sensi dell'articolo 29, comma 1 della LHID , "L'imposta sul patrimonio ha per oggetto il capitale proprio" , la cui definizione è fissata nel secondo comma dello stesso articolo come segue:
“Il patrimonio netto imponibile comprende:
Inoltre, secondo l'articolo 29a della LHID , questo capitale sociale imponibile delle società per azioni e delle società cooperative è aumentato di quello che le autorità fiscali qualificano come "patrimonio nascosto", designando così una quota di fondi esteri economicamente paragonabile al patrimonio netto . Questo capitale nascosto è calcolato secondo la circolare n. 6 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni .
L'aliquota dell'imposta sul capitale è fissata liberamente dai Cantoni, che possono anche decidere di imputare l'imposta sugli utili all'imposta sul capitale.
Tassazione dei dividendi Imposta socialeLe basi giuridiche dell'imposizione indiretta in Svizzera sono la legge federale sull'imposta sul valore aggiunto ( IVA ), l' ordinanza sull'imposta sul valore aggiunto ( OTVA ), le ordinanze del DFF e l'AFC relative alla legge sull'IVA ( O LTVA ) integrate da 21 Info IVA ( IT da 2 a 22), 26 Info IVA relative a settori ( ITS da 1 a 26) e 14 Informazioni doganali ( ID 52.01 a 52.25).
L'aliquota IVA principale è stata fissata all'8% dal 1 ° ° gennaio 2011e per i beni di consumo non vitali così come i servizi. A differenza di questa cosiddetta aliquota normale , un'aliquota ridotta del 2,5% riguarda la stragrande maggioranza dei prodotti alimentari, dei farmaci, dei libri e dei giornali.
A gennaio 2018 le aliquote IVA in Svizzera sono diminuite: l'aliquota IVA normale è stata ridotta al 7,7%, l'aliquota per i servizi di alloggio al 3,7%, l'aliquota ridotta è rimasta invariata al 2,5%. Le società estere non saranno più tassate a partire da CHF 100'000 di fatturato in Svizzera, ma non appena tale importo sarà raggiunto a livello internazionale. Un provvedimento che mira a ridurre gli svantaggi competitivi per le imprese svizzere.
il 28 settembre 2014, un'iniziativa popolare dal titolo "Basta con l'IVA discriminatoria per i ristoranti!" " È bocciato dal popolo e dai cantoni. Essa mirava a tassare i cibi serviti nei ristoranti alla stessa aliquota IVA di quelli venduti da asporto, vale a dire ad aliquota ridotta.
IVA sugli acquisti di servizi prestati da società con sede all'esteroLa riscossione dell'IVA sull'acquisizione di servizi forniti da società con sede all'estero è di competenza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
La riscossione dell'imposta sulle importazioni di merci è di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD).
L'imposta di bollo è un'imposta federale riscossa su determinati negozi giuridici relativi in particolare a titoli di società e contratti di assicurazione privata, nonché su operazioni finanziarie .
Le basi giuridiche federali per la raccolta delle imposte di bollo sono i federali bollo Act ( LT ), le tasse di bollo Ordinanza ( OT ) e l' Ordinanza concernente interessi di mora sulle tasse di bollo ( O LT interessi ) per l'imposta di bollo.
Molti cantoni svizzeri impongono una tassa sui cani. Chiunque sia registrato nel database Amicus che elenca i cani in Svizzera ne è soggetto, a meno che non ne sia esentato. Questo database esiste a livello nazionale dal 2016. Le entrate fiscali sui cani hanno raggiunto più di 50 milioni nel 2019 in Svizzera.
La fiscalità svizzera è integrata da numerose disposizioni del diritto tributario internazionale, come la Convenzione fiscale dell'OCSE ( MC OCDE ), diverse ordinanze e circolari, il Consiglio d'Europa e la Convenzione dell'OCSE sull'assistenza giudiziaria amministrativa ( MAC ) e la Legge federale sulla Assistenza fiscale amministrativa ( LAAF ) o Legge federale sullo scambio internazionale automatico di informazioni in materia fiscale ( LEAR ). Queste convenzioni mirano a regolamentare questioni fiscali internazionali come la doppia imposizione , la concorrenza fiscale che può portare all'elusione fiscale o addirittura all'evasione fiscale .
Diversi testi giuridici disciplinano i problemi della doppia imposizione a livello internazionale, al fine di evitarla, ma anche per evitare che sia possibile sfruttare le possibilità offerte da tali leggi e convenzioni per ridurre o eliminare l'imposizione dei una persona fisica o giuridica. Tra queste la Convenzione sull'imposizione dell'OCSE, l' Ordinanza sulla riscossione alla fonte delle imposte estere trattenute ( OIES ), l' Ordinanza 1 del DFF relativa alla riscossione delle imposte prelevate all'estero agli stranieri ( OIES 1 ), l' Ordinanza 2 del DFF relativa alla imputazione forfettaria dell'imposta ( OIF 2 ) e l' ordinanza sulla riduzione dei dividendi svizzeri pagati in caso di partecipazioni rilevanti detenute da società estere ( RS 672.203 ).
Alcuni testi disciplinano i casi di abuso delle possibilità offerte dalle convenzioni di non imposizione: l' Ordinanza recante misure contro l'utilizzazione senza motivo legittimo delle convenzioni concluse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni (ACF 1962) , le circolari Misure contro l'utilizzazione senza motivo causa legittima delle convenzioni concluse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni del 1962 ( ACF 1962/Circ. 1962 ), 1999 ( ACF 1962/Circ. 1999 ) e 2010 ( ACF 1962/Circ . 2010 ).
Convenzione fiscale dell'OCSELa Svizzera e l' OCSE hanno concordato nel 2017 un modello di convenzione fiscale, denominata Model Tax Convention on Income and on Capital o Model OECD Convention e abbreviata in MC OECD , che mira ad eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, senza creare possibilità di non imposizione o di riduzione della tassazione come l'evasione o l'evasione fiscale .
In materia di procedura e di diritto penale fiscale, si applica il diritto penale amministrativo, in particolare dalla legge penale atto amministrativo (DPA) , il Tribunale federale Act (LTF) , nonché alcune disposizioni del Svizzera Codice delle obbligazioni e Codice Penale .
il 16 marzo 2020, il Consiglio federale, per combattere la pandemia di Covid-19 in Svizzera, dichiara lo stato di emergenza sanitaria in tutto il Paese, sulla base dell'articolo 7 "Situazione straordinaria" della legge sulle epidemie che gli conferisce la competenza sui Cantoni , al fine di adottare misure eccezionali per far fronte all'epidemia, con ordinanza. Emana quindi diverse ordinanze che prevedono misure per combattere l'epidemia e in particolare misure per combattere le sue conseguenze economiche, che hanno un impatto fiscale.
il 25 settembre, il Parlamento federale emana la Legge federale sulle basi giuridiche delle ordinanze del Consiglio federale volte al superamento dell'epidemia di COVID-19 , comunemente nota come Legge COVID-19 , al fine di sancire in legge le diverse misure adottate con ordinanze dal mese di marzo 2020. A gennaio 2021 viene presentato un referendum popolare contro questa legge, che sarà quindi sottoposta a votazione popolare sul13 giugno 2021.
Diverse altre disposizioni legali specifiche per la pandemia di Covid-19 riguardano misure economiche e fiscali relative alla pandemia di Covid-19:
La Legge Federale sui Crediti Garantiti da Fideiussione di Solidarietà a seguito del Coronavirus , detta anche Legge sulle Garanzie di Solidarietà Legate al COVID-19 e abbreviata in LCaS-COVID-19 , oltre a disciplinare i prestiti straordinari concessi alle imprese al fine di fornire liquidità immediata e limitare l'impatto economico a breve termine della crisi.
L' Ordinanza sulle misure in caso di mancato guadagno connesso al coronavirus (COVID-19) , detta anche Ordinanza sulla perdita di guadagno COVID-19 ( RS 830.31 ), fissa le indennità giornaliere che compensano il mancato guadagno connesso al Covid -19 il la base del reddito imponibile. Il suo articolo 9, “Contributi previdenziali”, disciplina l'oggetto di tali indennità ai contributi sociali .
Da marzo a dicembre 2020, i termini per la liquidazione delle imposte federali sono concessi sotto forma di rinuncia alla riscossione degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento dell'imposta dall'ordinanza sulla rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di ritardato pagamento dell'imposta sul ritardato pagamento delle tasse, delle tasse di incentivazione e dei dazi doganali nonché sulla rinuncia al rimborso del prestito da parte della Swiss Hotel Credit Company , comunemente nota come ordinanza COVID-19 sulla rinuncia ( RS 641.207.2 ), nel suo articolo 2:
“Dal 20 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non sono dovuti interessi di mora in caso di ritardato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse di incentivazione e dei dazi doganali. "
- Arte. 2, Ordinanza sull'esenzione dal COVID-19.
e il suo articolo 3:
“Dal 20 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non sono dovuti interessi di mora in caso di ritardato pagamento dell'imposta federale diretta dovuta durante questo periodo. "
- Arte. 3, ordine di esenzione da COVID-19
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A livello internazionale, la Svizzera utilizza l'analisi del Segretariato dell'OCSE: i trattati fiscali e l'impatto della crisi Covid-19 ( OECD COVID-19 analisi ).