Custode (liturgia)

Il custode è un vaso liturgico a forma di piccola scatola rotonda in metallo prezioso o dorato, vedi Priorati dell'Ordine di Fontevraud Raslay o smaltato, utilizzato a tale scopo dai ministri della comunione, sacerdoti, diaconi o deputati laici, per trasportare un piccolo numero di ostie consacrate, allo scopo di distribuire la comunione fuori della chiesa ( viatico , comunione ai malati).

Se il custode è a forma di ciborio con piede, allora è un ostensorio di vetro circondato da raggi che gli conferiscono l'aspetto del sole, da cui il nome "piede di sole".

Etimologia

La parola custode deriva dal latino “custodire” che significa custodire, conservare.

Storico

Fino ai tempi moderni il nome dei diversi modi di conservare l'Eucaristia nella chiesa occidentale rimane variabile: repository, conditoire, custos, ciborium. La distinzione precisa verrà fatta tra il XVIII e il XIX secolo. La pratica di elevare l'ostia consacrata sopra l'altare per la venerazione dei fedeli, la suspense, favorisce l'uso di queste scatole, che non sono destinate a essere spostate, a differenza del ciborio .

uso

Per la sua forma e la sua capacità, differisce dalla lunula così come dalla pisside (detta anche Portatrice di Dio) che ha una capacità maggiore. Quando la lunula contiene l'ostia consacrata, viene posta ai “piedi dell'ostensorio” durante la cerimonia e nel tabernacolo nel custode o pisside dopo la cerimonia.

Il custode è posto sulla credenza prima della messa. Dopo la frazione (durante l'Agnello di Dio) il sacerdote depone all'interno delle ostie consacrate. I custodi non vengono ripresi se non dopo la Messa, per andare a fare la Comunione. I fedeli possono anche portare con sé il loro custode durante la comunione e presentarlo al celebrante perché vi deponga l'ostia.

Note e riferimenti

  1. Jacques Foucard-Borville, “  I depositi e custodi eucaristici dal Medioevo al Rinascimento  ”, Bulletin Monumental , vol.  155, n .  4,1997, pag.  273-288 ( leggi in linea ).
  2. Presentazione generale del Messale Romano § 117.

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