Consiglio esecutivo federale

Il Consiglio esecutivo federale ( Consiglio esecutivo federale ) è l'organo formalmente investito del potere esecutivo ai sensi della sezione 62 della Costituzione del Commonwealth dell'Australia . È presieduto dal Governatore Generale e dovrebbe "consigliarlo" nell'esercizio dei suoi poteri.

È l'equivalente del Privy Council nel Regno Unito e in Canada e dell'Executive Council in Nuova Zelanda; ogni stato australiano ha anche un consiglio esecutivo, presieduto dal governatore.

Composizione

L'articolo 64 della Costituzione federale prevede che tutti i ministri ei loro segretari parlamentari diventino membri del Consiglio esecutivo federale.

Il Governatore Generale ha il potere di licenziare un membro del Consiglio, ma in pratica non lo usa, anche se questo può essere il caso se un ex ministro è stato, ad esempio, condannato per un reato grave. In pratica, i membri del Consiglio rimangono tali per tutta la vita, sebbene alle riunioni siano invitati solo i ministri in servizio.

I membri del Consiglio possono essere designati con il prefisso "  The Honourable  ".

La carica di vicepresidente del consiglio esecutivo, una sinecura , è solitamente assegnata a un membro del gabinetto.

Organizzazione

Il Consiglio può riunirsi senza la presenza del Governatore Generale, ma la riunione è valida solo se il Governatore Generale è stato informato.

In pratica, un piccolo numero di persone partecipa alle riunioni. Il quorum è composto dal Governatore Generale e da due ministri in carica o segretari parlamentari; in assenza del Governatore Generale, nel vicepresidente e due ministri o segretari parlamentari in carica; in assenza del Governatore Generale e del Vicepresidente, in tre ministri in carica, la riunione è presieduta dal più importante.

Poteri

La maggior parte dei poteri conferiti al Governatore Generale, tali nomine o approvazione del bilancio, possono essere esercitati solo dal "Governatore in Consiglio" ( il Governatore Generale in Consiglio ), cioè dopo aver consultato il Consiglio Esecutivo Federale. Il Consiglio ratifica formalmente le decisioni prese dal Primo Ministro e dal Gabinetto, nello stesso modo in cui il Governatore Generale dà il reale assenso alle leggi approvate dal Parlamento.