Abbreviazione | CPCE |
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Nazione | Francia |
genere | Codice legale |
Ramo | Procedimenti di esecuzione civile |
Entrando in vigore | 1 ° giugno 2012 |
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Codice completo su Légifrance , Tabelle di concordanza
Il codice delle procedure di esecuzione civile è un recente codice francese. Riunisce le norme relative ai procedimenti di esecuzione civile .
Si tratta di una costante codificazione legislativa di vari testi tra cui la legge n . 91-650 del 9 luglio 1991 che riforma i procedimenti di esecuzione civile e il decreto n . 92-755 del 31 luglio 1992 che stabilisce nuove norme relative alle procedure di esecuzione civile per l'applicazione della legge 91 -650 del 9 luglio 1991 che riforma le procedure di esecuzione civile . La sua redazione, inizialmente prevista dall'articolo 96 della legge del 1991, è stata infine organizzata dall'articolo 7 della legge n . 2010-1609 del 22 dicembre 2010 sull'esecuzione delle decisioni dei tribunali, alle condizioni dell'esercizio di alcune professioni regolamentate e ad esperti giudiziari (nota come "legge Béteille") che "autorizza il Governo a procedere con ordinanza all'adozione della parte legislativa del codice delle procedure di esecuzione civile".
Il codice è scritto in due parti:
“Il Codice raccoglie i testi relativi alle procedure di esecuzione civile. Queste sono le misure coercitive che un creditore può esercitare nei confronti del suo debitore per recuperare un debito stabilito o presto stabilito da un titolo esecutivo, o per riprendere beni che gli appartengono. "
Il Codice è suddiviso in 6 libri suddivisi in titoli, capitoli, sezioni, sottosezioni e quindi paragrafi.
“I testi di natura legislativa e regolamentare riguardanti le procedure di esecuzione civile saranno codificati con decreti in Consiglio di Stato, previo parere della Commissione superiore di codificazione.
Tali decreti apporteranno ai testi di natura legislativa gli adeguamenti formali resi necessari dall'opera di codificazione, ad esclusione di ogni modifica sostanziale. "
"I. - Alle condizioni previste dall'articolo 38 della Costituzione , il Governo è autorizzato a procedere con ordinanza all'adozione della parte legislativa del codice delle procedure di esecuzione civile.
Le disposizioni codificate sono quelle in vigore al momento della pubblicazione dell'ordinanza, fatte salve solo le modifiche che si renderebbero necessarie per garantire il rispetto della gerarchia delle norme e la coerenza redazionale dei testi così raccolti, per armonizzare lo stato della legge, in particolare per quanto riguarda la prescrizione, rimedia agli errori e abroga disposizioni non più applicabili.
II. - Alle stesse condizioni, il Governo è autorizzato a disporre e modificare tutte le disposizioni di natura legislativa che permettano di assicurare l'attuazione e di trarre le conseguenze delle modifiche apportate in applicazione di I.
III. - Inoltre, il governo può, se necessario, estendere l'applicazione delle disposizioni codificate a Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, alle Terre australi e antartiche francesi e al Wallis-et- Futuna, con i necessari adattamenti.
IV. - L'ordinanza deve essere adottata al più tardi l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di promulgazione della presente legge.
Un progetto di legge di ratifica deve essere presentato in Parlamento entro e non oltre l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione. "