Articolo 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

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L' articolo 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) si chiama "diritto al matrimonio  " e proclama il diritto dell'uomo e della donna di sposarsi all'età definita dalla legge ( età del matrimonio ), e di formare una famiglia .

Nonostante i numerosi rinvii, la Corte ha finora rifiutato di applicare le disposizioni di questo articolo ai matrimoni tra persone dello stesso sesso . La Corte ha giustificato questa posizione ritenendo che questo articolo si applicasse solo al matrimonio tradizionale e che un ampio margine di apprezzamento dovrebbe essere lasciato agli Stati in questo settore.

D'altra parte, la Corte ha ritenuto che vi fosse una violazione dell'articolo 12 quando a un prigioniero è stato impedito di sposarsi.

Testo dell'articolo

"  Diritto al matrimonio

Dall'età del matrimonio, uomini e donne hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di questo diritto. "

Articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Origine

Giurisprudenza

Note e riferimenti

  1. "  Convenzione europea dei diritti dell'uomo  " [PDF] , come modificata dai Protocolli n .  11 e 14, integrati dal Protocollo aggiuntivo e dai Protocolli n .  4, 6, 7, 12 e 13.
  2. Caso di Christine Goodwin v. Regno Unito - Sentenza (procedimento principale ed equa soddisfazione)
  3. Caso Schalk e Kopf v. Austria - Sentenza (procedimento principale ed equa soddisfazione)

Appendici

Bibliografia

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