Altri nomi) |
(de) Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (it) Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (rm) Lescha federala davart la scussiun ed il concurs (en) Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act |
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Titolo | Legge federale sul recupero crediti e sui fallimenti |
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Abbreviazione |
(fr) LP (de) SchKG (it) LEF (rm) LSC (en) DEBA |
Lingue ufficiali) | (fr + de + it + rm) |
Scrittore / i | Assemblea federale della Confederazione Svizzera |
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Adozione | 11 aprile 1889 |
Entrando in vigore | 1 ° gennaio 1892 |
Versione corrente | 1 ° gennaio 2019 |
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Legge federale sul recupero crediti e sui fallimenti (LP) su admin.ch
La legge federale sulla riscossione e il fallimento ( LP ) disciplina il recupero di un debito mediante esecuzione coatta in Svizzera . L'esecuzione di una prestazione pecuniaria comporta l'apertura di una causa da parte del creditore contro il debitore presso l'ufficio del procuratore cantonale. Al termine del procedimento, il debitore può essere liberato dalla procura, oppure condannato al pagamento e alla visione del suo patrimonio effettuato tramite sequestro o fallimento.
Votato 11 aprile 1889 ed è entrato in vigore il 1 ° gennaio 1892, la LP è una delle più antiche leggi federali ancora in vigore. Precede di oltre un secolo l'entrata in vigore del codice di procedura civile che unificherà la procedura civile in Svizzera.
La procedura inizia con la richiesta di accusa del debitore, che l'ufficio del debitore invia al debitore sotto forma di ordine di pagamento.
Quest'ultimo può quindi scegliere di pagare o opporsi all'ordine entro 10 giorni. L'opposizione può essere parziale, nel qual caso il creditore menziona l'importo per il quale si oppone e paga il saldo.
In caso di opposizione, il creditore può quindi tentare, a seconda delle prove disponibili del suo credito, di richiedere la liberazione definitiva (se è in possesso di una sentenza esecutiva) o provvisoria (se è in possesso di un riconoscimento di debiti ) dell'opposizione. Può anche intentare un'azione per il riconoscimento dei debiti per ottenere la conferma del suo debito davanti a un giudice.
Se il debitore non presenta opposizione entro il termine o se l'opposizione viene respinta, il debitore può chiedere la prosecuzione del procedimento.
La procura poi, a seconda della natura del debitore, sequestrerà la sua proprietà o il suo reddito per estinguere il creditore, oppure lo metterà in bancarotta.
L'estratto è limitato al distretto dell'ufficio in cui è domiciliato il debitore.
Da 1 ° ° gennaio 2019, è stato aggiunto l'articolo 8a paragrafo 3 lettera d. Consente al debitore di nascondere un procedimento penale in corso, al più presto tre mesi dopo la notifica di un'ingiunzione di pagamento a condizione che si sia opposto, anche parzialmente.
Questo approccio può essere contrastato dal creditore che deve dimostrare, entro 20 giorni, di aver avviato i passaggi per revocare l'opposizione.
In caso di prosecuzione dell'inseguimento, l'inseguimento ricompare negli estratti ufficiali.