Un istituto religioso di diritto diocesano è un istituto di vita consacrata maschile o femminile riconosciuto dal vescovo di una diocesi e che non ha ricevuto l'approvazione della Santa Sede, a differenza di un istituto religioso di diritto pontificio . L'istituto di diritto diocesano dipende esclusivamente dal vescovo della diocesi in cui è stata approvata la fondazione (can. 589).
L'attuale distinzione tra istituto diocesano e istituto pontificio risale solo al XIX secolo. La differenza più importante è tra gli ordini con voti solenni e le congregazioni con voti semplici: solo i membri degli ordini che emettevano voti solenni erano considerati religiosi e ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa e dalle autorità civili. I membri delle congregazioni non erano, canonicamente parlando, veri religiosi; i loro voti che erano chiamati semplici, una definizione che a volte assumeva il significato di voti privati, non furono ufficialmente accettati dalla Chiesa. Durante il Concilio Lateranense IV del 1215 , Papa Innocenzo III proibì la fondazione di nuovi ordini religiosi (canone 13) senza l'approvazione della Santa Sede , conservando ai vescovi la facoltà di fondare comunità i cui membri non emettessero voti solenni.
Le congregazioni religiose è particolarmente in aumento del XIX ° secolo e molti chiedono il loro riconoscimento pontificio. Nel 1816 la Santa Sede iniziò ad approvarli senza però riconoscerli ufficialmente come istituti religiosi. Su richiesta di Papa Pio IX , M gr Giuseppe Bizzarri Andrea , segretario della Congregazione per i Vescovi e regolare nel 1854 un processo di approvazione dei voti semplici delle congregazioni che viene comunicato ai vescovi nel 1861 . Questo prevede che un vescovo possa riconoscere un istituto che poi diventa di diritto diocesano e rimane sotto la supervisione del vescovo della diocesi dove è stato approvato. L'istituto può quindi richiedere l'approvazione della Santa Sede per diventare di diritto pontificio. Viene definitivamente stabilita la distinzione tra istituto di diritto diocesano e diritto pontificio8 dicembre 1899dalla costituzione apostolica Conditæ di Papa Leone XIII .
Un rescritto datato4 aprile 2016ed entrando in vigore il 1 ° giugno successivo, dispone che la previa consultazione della Santa Sede sia necessaria ad validitatem per l'erezione di un istituto diocesano a pena di nullità del decreto di erezione dello stesso istituto. Questo documento integra il canone 579 del Codice di Diritto Canonico del 1983 .